Processo – Giurisdizione – Competenza – Notifica, inesistenza insanabile e nullità sanabile, principi generali e limiti

Processo – Giurisdizione – Competenza – Notifica, inesistenza insanabile e nullità sanabile, principi generali e limiti

1. Con il presente ricorso, ritualmente notificato e depositato, il Sig. Franza chiede l’annullamento del Decreto Dirigenziale n. 66 del 25 luglio 2023 (prot. n. PSA/202300074451), conosciuto in pari data, con il quale è stata comunicata la rettifica della graduatoria per la progressione all’Area Funzionari ed E.Q. (ex categoria D) – profilo contabile, e l’aggiudicazione in favore dei candidati, sig.ri Antonio Pepe con punteggio di 68,56 e Mariella Farabella con punteggio di 63,58.

1.1. Espone in fatto il ricorrente:

– la Provincia di Salerno indiceva una procedura comparativa per la progressione verticale, riservata al personale già assunto a tempo indeterminato e volta alla copertura, tra gli altri, di n. 2 posti nel profilo di Istruttore direttivo contabile;

– la normativa di gara stabiliva che la procedura si sarebbe svolta nel rispetto dei criteri e modalità previsti dall’art. 52 comma 1-bis del D.lgs. 165/2001, così come modificato dal D.L. n. 80/2021, convertito in Legge n. 113/2021, così come disciplinati dal Regolamento sulle Progressioni verticali della Provincia di Salerno, approvato con Decreto n. 84/2022;

– il ricorrente depositava la propria domanda, secondo lo schema di allegato, dichiarando, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute negli artt. 46, 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e delle responsabilità penali di cui agli artt. 75 e 76 del D.P.R. n° 445/2000, anche la conformità agli originali delle copie di documenti/certificati/attestati/incarichi allegati, e ciò ai fini della loro valutazione secondo quanto previsto dall’art. 6 punto c) e d) dell’Avviso di selezione;

– tra i documenti prodotti allegava il proprio curriculum – presentato in forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi degli art. 46 e 47 del DPR 445/2000 – in cui si richiamavano tutti i titoli di formazione e attestati in suo possesso che venivano riprodotti in copia;

– con Decreto Dirigenziale n. 61 del 30 giugno 2023 (prot.n. PSA/202300066524), veniva comunicata la graduatoria (ed i relativi punteggi) per la progressione all’Area Funzionari ed E.Q. (ex categoria D) – profilo contabile – aggiudicando la selezione in favore dei candidati: sig.ri Antonio Pepe con punteggio di 73,96 e Mariella Farabella con punteggio di 63,58;

– il ricorrente, invece, si classificava al nono posto con un punteggio di 51,66.

– con l’impugnato Decreto Dirigenziale n. 66 (prot. n. PSA/202300074451) del 25 luglio 2023, la Provincia, avendo errato nella attribuzione dei punteggi al sig. Pepe, rettificava il punteggio attribuito al sig. Antonio Pepe a 68,56 ed approvava la graduatoria finale;

– in seguito al succitato Decreto Dirigenziale n. 61 del 30 giugno 2023 il sig. Franza formulava nel mese di luglio 2023 una specifica richiesta di accesso agli atti ed in data 9 agosto 2023 riceveva a mezzo email-pec il verbale stralcio relativo alla valutazione della sua domanda da cui si evinceva che la commissione ha ritenuto di non attribuire alcun punteggio ai titoli di formazione presentati (punto C.1 dell’art.6 dell’avviso)“in quanto non sono stati dichiarati in forma di autocertificazione e inoltre non sono attinenti al profilo, pertanto non sono stati valutati”.

Assumendo l’illegittimità del suddetto provvedimento, lo impugna articolando un unico motivo di diritto, così rubricato:

1. violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 97, co. 2, Cost.; violazione dei punti 4,5, 6, 7 e 8 dell’Avviso di Selezione. Eccesso di potere per violazione del giusto procedimento, del principio di buona amministrazione, carenza di istruttoria, errata valutazione di presupposti di fatto e di diritto, travisamento dei fatti, ingiustizia manifesta, irragionevolezza, illogicità e contraddittorietà, nonché difetto di motivazione.

2. La Provincia intimata non si è costituita in giudizio.

3. Con ordinanza n. 412/2023 è stata rigettata l’istanza di tutela cautelare per ritenuta insussistenza di periculum in mora.

4. In data 19.10.2023 si è costituita la controinteressata, Sig.ra Farabella che ha sollevato eccezione di inammissibilità per genericità dei motivi e, nel merito, contestando la fondatezza delle censure profilate in ricorso.

5. Con memoria del 21.02.2025 la controinteressata ha, inoltre, eccepito l’inammissibilità del gravame per aver il ricorrente notificato il ricorso all’amministrazione provinciale presso l’Avvocatura Distrettuale dello Stato e non presso la sede dell’Ente.

6. All’esito dell’udienza del 25.03.2025, questa sezione ha emesso l’ordinanza collegiale n. 676/2025 pubblicata in data 10 aprile 2025 disponendo: “assegna alle parti 10 giorni, decorrenti dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa della presente ordinanza, per presentare memorie vertenti sulla specifica questione della notifica all’amministrazione intimata;”.

7. Il ricorrente, con memoria del 15.04.2025 ha replicato contestando la tardività dell’eccezione, in quanto il ricorrente avrebbe dovuto sollevarla “al momento della sua costituzione in Giudizio e/o comunque a verbale in sede di udienza cautelare, una volta accertata la contumacia della Amministrazione Provinciale”, e la sua infondatezza trattandosi di mera nullità e non di inesistenza della notifica.

8. All’udienza del 25 marzo 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.

9. Il Collegio ritiene il ricorso inammissibile per inesistenza della notifica alla Provincia.

9.1. Siffatta notifica, eseguita via PEC il 25.09.2023 all’indirizzo dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato, contrariamente a quanto ritenuto dal ricorrente (che, nella memoria da ultimo depositata, ha chiesto la concessione di un termine per il suo rinnovo) deve essere ritenuta non già nulla, quanto, piuttosto, inesistente.

9.2. Come noto, in giurisprudenza, sulla differenza fra inesistenza e nullità della notifica, la Corte di Cassazione, sez. III civile, nella sentenza n. 3909/2016 ha affermato che“(…) la notificazione è qualificabile come inesistente (…) allorchè la relativa abnormità sia tale da non consentirne in alcun modo l’inserimento nello sviluppo del processo, sicchè, ove il vizio attenga alla fase della consegna, è inesistente la notificazione fatta a soggetto o in luogo totalmente estranei al destinatario, mentre è nulla, e suscettibile di sanatoria, quella effettuata in luogo o a persona che, pur diversi da quelli indicati dalla norma processuale, abbiano – in base ad una valutazione ex ante avente ad oggetto l’astratto raggiungimento dello scopo nonostante il vizio della notificazione – un qualche riferimento con il destinatario (Cass. civ., 30 maggio 2014, n. 12301).

Con la sentenza n. 148/2021, inoltre, la Corte Costituzionale ha precisato che è possibile disporre la rinnovazione della notifica qualora essa “risulti affetta da vizi che non siano di gravità tale da decretarne l’inesistenza”.

Al contrario, la categoria dell’inesistenza ricorre se la notifica “manchi del tutto ovvero sia stata effettuata in un luogo o con riguardo a persona che non abbiano alcun riferimento con il destinatario della notificazione stessa” (Cons. Stato, sez. II, n. 8207/2021; Cons. Stato, sez. IV, n. 3683/2017; sez. III, n. 3586/2016).

In linea con tali assunti, la giurisprudenza amministrativa più recente ha già avuto modo di evidenziare (v. T.A.R. Sardegna, sez. II, n. 519/2025, TAR Lazio, sez. III ter, n. 10837/2024) come la notifica sia nulla e, come tale, suscettibile di sanatoria, qualora sia stata effettuata in luogo o a persona che, pur diversi da quelli indicati dalla norma processuale, abbiano – in base ad una valutazione ex ante avente ad oggetto l’astratto raggiungimento dello scopo nonostante il vizio della notificazione – un qualche riferimento con il destinatario (ex multis, TAR Lazio, Roma, sez. II-quater, n. 6392/2023).

Infine, è stato affermato che l’individuazione, attraverso apposite ricerche, del luogo della notificazione o del corretto indirizzo pec, è un onere posto a carico della parte notificante, trattandosi di un requisito essenziale all’identificazione del destinatario della notifica (in termini, TAR Lazio, Roma, sez. I, sentenza n. 1382/2020).

Venendo al caso in esame, è pacifico che la notificazione del ricorso introduttivo non sia andata a buon fine a causa dell’errata individuazione da parte del notificante del soggetto destinatario della stessa, derivandone che la notifica debba qualificarsi “tamquam non esset”, essendo stata effettuata ad un indirizzo e ad un soggetto che nulla hanno a che vedere con l’amministrazione intimata

9.3. Nella fattispecie dedotta, invero, non è stato sbagliato soltanto il luogo (virtuale) di notifica, vale a dire l’indirizzo di posta elettronica certificata, in quanto il ricorso, essendo stato notificato all’Avvocatura Distrettuale dello Stato che, ai sensi dell’art. 1 del R.D. n. 1611/1933, rappresenta e difende ex lege le amministrazioni statali, è stato notificato a difensore privo di alcun legame con la parte.

9.3.1. Non convince, sotto tale profilo, la ricostruzione offerta dal ricorrente nella memoria di replica del 15.04.2025 secondo cui le Province sarebbero, ferma restando la loro autonomia, “a tutti gli effetti amministrazioni periferiche dello Stato, come tali difese dalla Avvocatura di Stato Distrettuali (rectius dalle Avvocature di Stato Distrettuali), ai sensi di quanto previsto dagli artt. 144 c.p.c e 41 CPA” ed aggiungendo che “(…) Pur riconoscendo le peculiari caratteristiche della Provincia (indipendenza funzionale e strutturale, autonomia organizzativa, ecc.), la stessa è, ad avviso di chi scrive, equiparabile ad una Amministrazione Statale con conseguente operatività della regola di cui all’art. 1 del R.D. n. 1611/1933 (norma applicabile anche al processo amministrativo ai sensi dell’art. 39, comma 2, c.p.a.).

9.3.2. La tesi non può essere condivisa.

A tacer d’altro, l’art. 3 del Testo Unico degli Enti Locali, D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, rubricato “Autonomia dei comuni e delle province”, prevede che “1. Le comunità locali, ordinate in comuni e province, sono autonome. 2. Il comune è l’ente locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo. 3. La provincia, ente locale intermedio tra comune e regione, rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi, ne promuove e ne coordina lo sviluppo. 4. I comuni e le province hanno autonomia statutaria, normativa, organizzativa e amministrativa, nonché autonomia impositiva e finanziaria nell’ambito dei propri statuti e regolamenti e delle leggi di coordinamento della finanza pubblica. 5. I comuni e le province sono titolari di funzioni proprie e di quelle conferite loro con legge dello Stato e della regione, secondo il principio di sussidiarietà. I comuni e le province svolgono le loro funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente. esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali.”

9.4. Né vale, ad orientare in senso opposto, il richiamo operato dal ricorrente alla giurisprudenza del Consiglio di Stato (Sezione Sesta, sentenza del 8 marzo 2022) che, ex adverso, conforta l’opposta soluzione secondo cui “la rappresentanza, il patrocinio e l’assistenza in giudizio delle Amministrazioni dello Stato, anche se organizzate ad ordinamento autonomo, spettano alla Avvocatura dello Stato”, non rientrando la Provincia nella congerie delle Amministrazioni dello Stato.

10. In conclusione il ricorso è stato notificato ad un difensore che non ha nessun legame con la parte resistente nel giudizio cui si riferisce: il che configura un’ipotesi di inesistenza della notifica.

10.1. Si richiama, a conforto della tesi esposta, l’ordinanza n. 5335/2021 della VI Sezione del Consiglio di Stato con cui, in applicazione del richiamato indirizzo giurisprudenziale, è stata ritenuta inesistente (e non nulla) la notificazione eseguita mediante pec inviata all’indirizzo mail del singolo Avvocato dello Stato che aveva patrocinato l’amministrazione nel giudizio di primo grado, invece che all’indirizzo dell’Avvocatura Generale dello Stato: tale approdo, come è evidente, è stato sostenuto in fattispecie in cui, nonostante la notificazione fosse stata eseguita nei confronti di un soggetto diverso rispetto a quello che avrebbe dovuto riceverla, tuttavia – a differenza che nel caso oggetto del presente giudizio – sussisteva comunque un pur labile collegamento fra la parte e il difensore che aveva ricevuto la notificazione.

10.2. Ne consegue che, a fortiori, nel caso di specie l’applicazione dei richiamati canoni esegetici importa la qualificazione come inesistente della notifica del ricorso, e la sua insanabilità: con conseguente inammissibilità del gravame.

11. In ragione della peculiarità della fattispecie, le spese del giudizio possono essere compensate.

TAR CAMPANIA – SALERNO, III – sentenza 29.07.2025 n. 1401 

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