Premesso che è controversa la legittimità del permesso di costruire rilasciato dal Responsabile del III Settore –LL.PP. e Urbanistica del Comune di Santa Maria la Carità, ai sensi dell’art. 10, del D.P.R. n. 380/2001, in favore del controinteressato, al fine della realizzazione, su fondo di proprietà di quest’ultimo, in zona F3, di una palestra;
che, in particolare, la ricorrente lamenta che particelle di cui trattasi costituiscono un fondo completamente intercluso a cui è possibile accedere, esclusivamente, giusta servitù di passaggio pedonale e carrabile da un viale asfaltato in parte in sua proprietà, determinandosi in tal modo un aggravio di servitù;
che a sostegno della domanda di annullamento del provvedimento, ha dunque formulato plurimi motivi, con i quali ha dedotto vizi di violazione di legge, eccesso di potere ed incompetenza, lamentando che in base a quanto prescritto dall’art. 14 delle N.T.A. la realizzazione degli interventi di cui al citato articolo è subordinata alla previa approvazione di specifica convenzione da parte del Consiglio comunale ai fini del rilascio di permesso di costruire convenzionato; che in zona F3 non sarebbe possibile realizzare una palestra, non annoverate dalle NTA tra le strutture sportive edificabili; che dalla tipologia di struttura sarebbe evidente la finalità “abitativa” e da tanto deriverebbe un illegittimo aggravio della servitù;
– che, costituitosi in resistenza, il Comune intimato ha difeso la legittimità del proprio operato, chiedendo la reiezione del ricorso; si è inoltre costituito il controinteressato contestando le avverse censure perché in tesi infondate;
Rilevato che in esito alla camera di consiglio del 24 luglio 2025, fissata per l’esame della domanda cautelare, il Collegio si è riservato di definire il giudizio con sentenza in forma semplificata ai sensi degli artt. 60 e 74 c.p.a., dandone avviso alle parti;
Ritenuto che l’impugnativa è fondata sotto il profilo denunciato della incompetenza per mancata approvazione di apposita convenzione da parte del Consiglio comunale ai fini del rilascio del titolo autorizzatorio convenzionato;
Rilevato, infatti, che l’art. 14 delle N.T.A. del Comune di Santa Maria La Carità – disciplinante gli interventi ammissibili in zona F3, come nella specie, – statuisce che “È ammessa la realizzazione di campi di bocce, tennis, calcio, basket, pallavolo, minigolf, piste ciclabili, di pattinaggio, piscine, con le relative strutture di servizio, nonché piste da ballo all’aperto nel rispetto dell’indice fondiario massimo di 0,20 mc/mq. Sono altresì ammessi chioschi-bar ed edicole di giornali, in strutture mobili, nel rispetto delle disposizioni del piano di adeguamento e sviluppo delle reti di vendita. La realizzazione degli interventi del presente articolo può essere effettuata anche da privati sulla base di convenzione”;
che, dunque, ai fini del rilascio del titolo autorizzatorio alla realizzazione dell’intervento in questione, occorreva la necessaria approvazione della convenzione da parte del Consiglio Comunale, con specifica indicazione, ai sensi dell’art. 28-bis, comma 2, D.P.R. n. 380/2001, degli“obblighi, funzionali al soddisfacimento di un interesse pubblico, che il soggetto attuatore si assume ai fini di poter conseguire il rilascio del titolo edilizio, il quale resta la fonte di regolamento degli interessi”;
Richiamato il noto arresto di cui alla sentenza dell’Adunanza Plenaria n. 5 del 2015, ai sensi dell’art. 34, comma 2, cod. proc. amm., per cui, in tutte le situazioni di incompetenza, carenza di proposta o parere obbligatorio si versa nella situazione in cui il potere amministrativo non è stato ancora esercitato, sicché il giudice non può fare altro che rilevare, se assodato, il relativo vizio e assorbire tutte le altre censure, non potendo dettare le regole dell’azione amministrativa nei confronti di un organo che non ha ancora esercitato il suo “munus”;
Ritenuto, dunque, che la fondatezza del motivo esaminato implica l’accoglimento del ricorso e l’annullamento dell’atto impugnato, restando assorbite le ulteriori censure, con salvezza degli eventuali ulteriori atti;
Ritenuto, infine, che le spese di lite, in ragione della peculiarità in fatto della vicenda, possono essere compensate tra le parti;
TAR CAMPANIA – NAPOLI, VII – sentenza 29.07.2025 n. 5732