*Concorsi ed esami – Valutazione dell’elaborato scritto, discrezionalità tecnica e motivazione inadeguata

*Concorsi ed esami – Valutazione dell’elaborato scritto, discrezionalità tecnica e motivazione inadeguata

1. Oggetto del presente giudizio è la verifica della legittimità del giudizio di inidoneità al concorso a quattrocento posti di notaio.

2. Nel giudizio di primo grado definito con la sentenza oggetto del presente appello, il dottor Francesco Tordelli ha chiesto l’annullamento, previa istanza cautelare,

del verbale n. 216 del 7.6.22 relativo alla procedura di concorso a 400 posti di notaio indetto con decreto del Direttore Generale della Giustizia Civile del Ministero della Giustizia del 3.12.19 (pubblicato in GU n. 97 del 10.12.19, 4° serie speciale per 300 posti, innalzati a 400 con DDG della Giustizia Civile del Ministero della Giustizia del 17.5.21, in GU del 18.5.21, 4°), con cui la Commissione esaminatrice, in seguito alla lettura del primo e del secondo elaborato scritto del ricorrente (contenuti nella busta avente numero identificativo 413), ha dichiarato “non idoneo il candidato senza procedere alla lettura dell’elaborato successivo”; e della relativa scheda di valutazione a formulazione standard allegata allo stesso verbale;

di ogni altro atto presupposto, antecedente e/o consequenziale, ivi compresi, per quanto occorrer possa, nei limiti del proprio interesse, dei risultati delle prove scritte del predetto concorso, pubblicati sul sito del Ministero della Giustizia dal 2 al 5 maggio 23;

e per la conseguente condanna delle Amministrazioni resistenti a riammettere il ricorrente alla procedura e a procedere (con Commissione in diversa composizione) a rivalutarne il secondo elaborato e ad assumere ogni conseguente atto della procedura concorsuale”.

Il Tar ha:

– respinto la domanda cautelare con ordinanza 20 luglio 2023, n. 4094, riformata da questa Sezione con ordinanza 28 settembre 2023, n. 3997, sulla base del rilievo “che, ad una valutazione propria della presente fase, le esigenze cautelari rappresentate dalla parte appellante possano trovare adeguata tutela mediante la sollecita fissazione della trattazione del merito del proposto ricorso in primo grado, ai sensi dell’art. 55, comma10, c.p.a., nella cui propria sede potranno essere adeguatamente esaminati, nei limiti in cui è consentito in materia il sindacato giurisdizionale, i profili di censura attinenti all’attendibilità del giudizio tecnico adottato dalla commissione di concorso, con particolare riguardo all’opinabilità o non manifesta erroneità delle soluzioni prospettate dal candidato, che la Commissione ha ritenuto di qualificare come insufficienze, e, quindi, alla loro idoneità o meno ad integrare errori ostativi a conseguire la sufficienza nella prova scritta per nullità dell’atto per ragioni di natura formale o sostanziale, ovvero per insufficienze particolarmente gravi”;

– respinto il ricorso con sentenza 28 febbraio 2024, n. 3920, ritenendo, nell’ambito del perimetro in cui è ammesso il giudizio di legittimità del g.a. nella materia per cui è causa, il provvedimento di inidoneità adeguatamente motivato.

3. Con appello notificato e depositato il 207 settembre 2024, il dottor Francesco Tordelli ha impugnato, chiedendone la riforma, la citata decisione di prime cure, riproponendo in questa sede, anche in chiave critica della sentenza appellata, le doglianze già dedotte dinanzi al Tar, e affidando il proprio gravame ad un unico e articolato motivo, con il quale lamenta:

MANIFESTA INGIUSTIZIA. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT 10 E 11 DLGS N 166/06; 1 E 3 L N 241/90; 3, 10, 11, 24, 97, 111 E 117, COMMA 1, COST (ANCHE IN RELAZIONE AGLI ART 6 E 13 CEDU) E 41 E 47 CDFUE. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT 5, 6 E 8 DEL DDG 3 12 19 CON CUI È STATO INDETTO IL CONCORSO DE QUO. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO DELLA VALUTAZIONE COMPLESSIVA DELL’IDONEITÀ DEL CANDIDATO; DEI PRINCIPI DI IMPARZIALITÀ, TRASPARENZA, PROPORZIONALITÀ, RAGIONEVOLEZZA DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA. DIFETTO DI ADEGUATA ISTRUTTORIA. PERPLESSITÀ E DIFETTO DI MOTIVAZIONE IN ORDINE AI VIZI DENUNCIATI IN I GRADO, ANCHE SUB SPECIE DI <CARENZA DI MOTIVAZIONE, DIFETTO DI ADEGUATA ISTRUTTORIA, DISPARITÀ DI TRATTAMENTO, TRAVISAMENTO DEI FATTI E DEI PRESUPPOSTI IN DIRITTO, INGIUSTIZIA MANIFESTA, CONTRADDITTORIETÀ CON PRECEDENTI DETERMINAZIONI, VIOLAZIONE DEI CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE PROVE SCRITTE STABILITI DALLA COMMISSIONE NEI VERBALI 11 1 22 N 12 E 13 1 22 N 14>”: secondo l’appellante, il primo giudice non avrebbe fatto corretta applicazione delle disposizioni legislative e dei principi giurisprudenziali in materia di concorso notarile, con particolare riguardo all’omessa verifica dell’attendibilità delle valutazioni tipicamente tecniche della Commissione esaminatrice e della lamentata disparità di trattamento rispetto alle modalità di correzione di elaborati di altri candidati alla medesima prova concorsuale.

4 L’Amministrazione appellata si è costituita in giudizio con atto di stile 18 novembre 2024 e all’udienza del 5 giugno 2025 la causa è passata in decisione.

5. Prima di esaminare l’appello, il Collegio ritiene opportuno ricostruire i canoni ermeneutici entro cui si sviluppa correttamente l’esercizio del sindacato di legittimità delle operazioni delle Commissione del concorso per notaio.

6. La riforma introdotta dal decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 166 nel testo vigente restituisce un quadro per la correzione degli elaborati nel quale possono enuclearsi due principi fondanti, affidati, da un lato, all’esigenza di procedere ad una valutazione globale e complessiva dei tre elaborati oggetto di concorso, e, da un concorrente profilo, a quella di verificare che tutti e tre le prove siano immuni da vizi ostativi consistenti in ipotesi di nullità o di grave insufficienza, tali da impedire il superamento della procedura concorsuale.

Più in particolare, l’articolo 11, comma 1 del decreto legislativo n. 166/2066 stabilisce che “la sottocommissione di cui all’articolo 10 procede, collegialmente e nella medesima seduta, alla lettura dei temi di ciascun candidato, al fine di esprimere un giudizio complessivo di idoneità per l’ammissione alla prova orale.

Nell’ottica della semplificazione procedimentale dello svolgimento della correzione dei compiti da parte della Commissione, il comma 7 dello stesso articolo prevede che “nel caso in cui dalla lettura del primo o del secondo elaborato emergono nullità o gravi insufficienze, secondo i criteri definiti dalla commissione, ai sensi dell’articolo 10, comma 2, la sottocommissione dichiara non idoneo il candidato senza procedere alla lettura degli elaborati successivi”, fermo restando che, a mente dell’ultimo capoverso dell’articolo 12, comma 4, “per il superamento della prova orale è richiesto un punteggio minimo di trentacinque punti per ciascun gruppo di materie” (cfr., sul punto, Consiglio di Stato, Sezione III, 18 ottobre 2024, n. 8406, secondo la quale “sia la previsione delle formulazioni standard sia il meccanismo della cd. tagliola (i.e. l’interruzione delle correzioni al riscontro di nullità o gravi insufficienze del primo o secondo elaborato) rispondono chiaramente alla ratio di celerità e snellimento delle operazioni concorsuali che possono rivelarsi assai laboriose per concorsi di elevato livello tecnico-professionale come quello notarile”, con la precisazione che “il ricorso alle formulazioni standard assicura una uniformità di fondo nell’applicazione dei criteri valutativi alleviando, tuttavia, l’onere motivazionale analitico per ogni elaborato, mentre il meccanismo della tagliola presuppone la ricognizione di una serie di errori la cui gravità è tale da risultare ostativa alla prosecuzione delle correzioni non essendo in alcun modo compensabile o sanabile dall’esito, pur brillante, riportato negli altri elaborati”).

In sostanza, in tanto un candidato può accedere all’esame della successiva prova, in quanto gli elaborati precedenti siano stati valutati senza l’emersione di profili di motivi ostativi.

Dopo aver rilevato l’insussistenza di nullità insanabili, l’Amministrazione procedente dispone il superamento del concorso nel solo caso in cui tutte e tre le prove siano state valutate con un minimo di trentacinque punti per ciascuna.

Per la valutazione degli elaborati non affetti da nullità insanabili, l’articolo 11, comma 5 prevede che, prima dell’attività valutativa, siano predisposte delle schede contenenti valutazioni standard, con le quali sono definiti “i criteri che regolano la valutazione degli elaborati”.

7. In applicazione delle citate disposizioni, nella seduta in 11 gennaio 2022 (verbale n. 12, in atti), la Commissione ha così stabilito:

il candidato sarà dichiarato inidoneo e non si procederà alla lettura degli elaborati successivi, nei casi in cui dalla lettura del primo o del secondo emergano:

1) ipotesi di nullità dell’atto per ragioni di natura formale o sostanziale;

2) insufficienze particolarmente gravi, riferibili a: travisamento della traccia o incompletezza dell’atto o incongruità delle soluzioni adottate o loro contraddittorietà sia intrinseca sia con le relative motivazioni o omissione o carenza nella trattazione degli istituti giuridici segnalati nella traccia o presenza di errori di diritto nell’atto o nella parte teorica;

3) la non correttezza nell’uso della lingua italiana per la presenza di errori di grammatica, di sintassi o di ortografia non riconducibili a semplici lapsus calami;

Condizioni per il giudizio complessivo di idoneità saranno:

1) la formazione dell’atto osservando le prescrizioni di legge previste per la corretta redazione dell’atto in forma notarile;

2) l’adeguatezza dell’atto agli intenti e agli interessi delle parti, nei limiti consentiti dalla legge;

3) la completezza, la coerenza logica, l’ordine, la chiarezza, l’esattezza sotto il profilo giuridico, sia della motivazione delle scelte compiute, sia dello svolgimento della parte teorica.

Nella successiva riunione del 13 gennaio 2022, la Commissione ha ribadito che, “di fronte a questioni

controverse, va valutata positivamente la plausibilità delle soluzioni proposte dal candidato” ed ha approvato la “Formulazione standard ai sensi del d.l. n. 179 del 18n ottobre 2012, convertito con legge n. 221 del 17 dicembre 2012”, contenente diciassette criteri, i primi nove concernenti l’immediata valutazione di inidoneità e gli altri da utilizzare per l’attribuzione del complessivo punteggio secondo le disposizioni in materia.

8. Sulla base della ricostruzione in fatto così formulata, è necessario individuare gli strumenti ermeneutici elaborati dalla giurisprudenza per la valutazione della legittimità delle operazioni concorsuali.

9. Trattandosi di attività connotata da ampia discrezionalità tecnica, il sindacato del giudice amministrativo è limitato ai soli casi in cui emergano evidenti profili di violazione di legge ed eccesso di potere nelle figure sintomatiche del travisamento dei fatti, istruttoria incompleta o macroscopico difetto di motivazione.

La giurisprudenza della Sezione, dalla quale il Collegio non vede ragioni di discostarsi, ha costantemente stabilito quanto segue: “deve ulteriormente rammentarsi che l’individuazione dei c.d. “errori ostativi” nell’ambito del concorso notarile, così come la correzione degli elaborati, comportando una valutazione essenzialmente qualitativa della preparazione scientifica dei candidati, è espressione di discrezionalità tecnica della Commissione, sindacabile solo nei limiti del tradizionale sindacato di legittimità e, quindi, solo nei limiti del macroscopico travisamento e della manifesta irrazionalità. Al giudice non è, dunque, consentito entrare nel merito della valutazione. Il giudizio di legittimità non può, infatti, trasmodare in un rifacimento, ad opera dell’adito organo di giustizia, del giudizio espresso dalla Commissione, con conseguente sostituzione alla stessa, potendo l’apprezzamento tecnico dell’organo collegiale – si ribadisce – essere sindacabile soltanto ove risulti macroscopicamente viziato da illogicità, irragionevolezza o arbitrarietà (Cons. Stato, sez. IV, 8 febbraio 2017 n. 558)”, rimanendo fermo il principio, secondo cui “nella materia dei pubblici concorsi, le commissioni esaminatrici, cui compete prima fissare i parametri di valutazione e, successivamente, giudicare le prove svolte dai candidati, non effettuano una ponderazione di interessi, ma esercitano un’ampia discrezionalità tecnica, rispetto alla quale il sindacato di legittimità del giudice amministrativo è limitato al riscontro del vizio di eccesso di potere in peculiari ipotesi limite, riscontrabili dall’esterno e con immediatezza sulla base della sola lettura degli atti” (Consiglio di Stato, Sezione III, 26 luglio 2024, n. 6748; cfr, sulla stessa linea, Consiglio di Stato, Sezione III, 8 maggio 2024, n. 4142, Sezione III, 28 settembre 2023, n. 8572, Sezione IV, 19 giugno 2020, n. 3918; id., 26 ottobre 2018, n. 1603; id., 25 febbraio 2018, n. 705; id., 30 agosto 2017, n. 4107; id., 3 aprile 2014, n. 1596).

La giurisprudenza ha anche chiarito che l’esame dai vizi da cui sarebbe asseritamente affetta l’attività di correzione non può mai trasmodare nella sostituzione del giudice amministrativo all’Amministrazione attraverso una nuova valutazione che si sovrapponga a quella della Commissione (Consiglio di Stato, Sezione III, 18 maggio 2023, n. 4962; id., Sezione IV, 4 marzo 2021, n. 1846).

10. Calata la fattispecie in esame nei canoni ermeneutici che precedono e tenuto conto che l’Amministrazione appellata si è limitata ad una difesa di stile, ritiene il Collegio che, pur nell’estremo rigore e self-restraint che notoriamente connota i giudizi sulle valutazioni tecnico-discrezionali delle commissioni di esame, l’appello debba essere accolto nei sensi e nei limiti che seguono, fatti salvi gli ulteriori atti in senso conformativo alla presente decisione.

11. Il dottor Francesco Tordelli sostiene, fondamentalmente, che la Commissione non abbia correttamente applicato i criteri che essa stessa si era data, giungendo al provvedimento di esclusione dal concorso all’esito di un’istruttoria incompleta e con una motivazione inadeguata.

Ritiene la Sezione che i provvedimenti impugnati in prime cure siano illegittimi, non per aver la Commissione valutato come errori i “vizi” della prova inter vivos di diritto commerciale indicati nel giudizio di inidoneità, ma per aver attribuito a tali errori una gravità tale da giustificare l’applicazione dell’articolo 11, comma 7, del d.lgs. 24 aprile 2006, n. 166, atteso che questi ultimi non possono essere che intesi in senso rigorosamente restrittivo stante la loro “insanabilità”, di modo che deve escludersi che sussistano quante volte la soluzione prospettata dal candidato non sia giuridicamente erronea o infondata, ma che possa essere sostenibile alla luce del dato normativo e giurisprudenziale.

Più nel dettaglio, va rilevato che, se è incontrovertibile che la traccia non prevedeva né la capitalizzazione della prestazione del socio d’opera né l’apposizione di un termine di durata alla stessa, è anche vero che non le escludeva, così che si potrebbe sostenere anche che il notaio potesse prevederle come soluzioni idonee ad assicurare il miglior regolamento di interessi tra le parti.

Quanto alla capitalizzazione del conferimento d’opera, neanche dalla nota di chiarimento del Presidente della Commissione depositata in primo grado (cui non potrebbe ascriversi funzione di motivazione postuma) è dato a comprendere appieno le ragioni per cui la Commissione abbia concluso che l’odierno appellante avrebbe affermato che la stessa capitalizzazione avrebbe costituito un “effetto naturale” dell’esatto adempimento dell’opera stessa, non avendo il candidato ciò affermato nel suo elaborato, ma solo che il momento temporale in cui la capitalizzazione può aver luogo è quello dell’esatto e completo adempimento dell’opera.

Con riferimento alla ulteriore insufficienza ravvisata dalla Commissione, rileva il Collegio che nella esposizione teorica il candidato abbia chiarito le ragioni del richiamo analogico all’articolo 2355-bis c.c., il quale può forse essere non condiviso, ma non necessariamente dimostra che egli avesse inteso non “tener conto” della disciplina specifica delle S.a.s..

Da ultimo, se pure è vero che la giurisprudenza ha stabilito in generale che un giudizio favorevole reso alla prova scritta di altro candidato non serve a sanare gli errori in cui è incorso altro candidato (Consiglio Stato, Sezione IV, 13 ottobre 2014, n. 5048), con riguardo all’apposizione del termine l’odierno appellante ha fornito quanto meno un principio di prova della lamentata disparità di trattamento, documentando che analoga soluzione era stata suggerita da altri candidati per i quali la stessa non è stata ritenuta integrare un errore “ostativo”.

12. In base a tutte le considerazioni che precedono, in conclusione, l’appello va accolto e, in riforma della sentenza impugnata, va accolto il ricorso di primo grado, fatto salvo ogni ulteriore atto, e disposto che l’Amministrazione si ridetermini in conformità alla presente decisione provvedendo alla ricorrezione degli elaborati dell’appellante da parte di una sottocommissione in diversa composizione.

11. Sussistono giustificate ragioni per disporre la compensazione delle spese del doppio grado di giudizio.

CONSIGLIO DI STATO, III – sentenza 25.07.2025 n. 6663 

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