Urbanistica e edilizia – Area sottoposta a vincolo idrogeologico e diniego del permesso di costruire in sanatoria

Urbanistica e edilizia – Area sottoposta a vincolo idrogeologico e diniego del permesso di costruire in sanatoria

Con atto notificato il 21 giugno 2019 e depositato il 4 luglio 2019, i signori Patrizia e Massimo Benassi impugnano il provvedimento di cui alla nota dell’amministrazione comunale di Beverino prot. n. 1850 del 29 marzo 2019, loro indirizzata quali attuali titolari dell’immobile, di rigetto dell’istanza di condono edilizio originariamente presentata dal defunto padre dei ricorrenti sig. Arturo Benassi il 26 febbraio 1986 (rectius: 1985: pratica edilizia n. 33/85, prot. n. 530), relativa a opere abusive consistenti nella realizzazione, in assenza di titolo edilizio, dell’ampliamento di un immobile sito nel Comune di Beverino, frazione di Castiglione Vara, in via Vara n. 7.

Deducono i seguenti motivi:

I) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 96, lett. f), R.D. 525/1904 E 33, COMMA 1, lett. b), LEGGE 47/85. ECCESSO DI POTERE PER TRAVISAZIONE DEI FATTI, DIFETTO ASSOLUTO DI MOTIVAZIONE E DI ISTRUTTORIA E PER ILLOGICITÀ, INGIUSTIZIA E CONTRADDITTORIETÀ MANIFESTE. Contrariamente a quanto opinato dall’amministrazione, sull’area nella quale è stato realizzato l’intervento edilizio sanando non sussisterebbe alcun vincolo di inedificabilità assoluta, “sia con specifico riferimento al momento della realizzazione dell’opera (1977) che al momento della richiesta di condono (1985), allorquando, in entrambi i periodi succitati nell’area interessata dalla costruzione in oggetto, non esisteva alcun “corso d’acqua” censito e pertanto rilevante ai fini dell’applicazione del vincolo di inedificabilità assoluta di cui all’art. 96 lett. f) R.D. n. 525/1904”. Ed invero, “il Canale “San Remigio” è stato inserito nel cd. elenco delle acque pubbliche della Provincia di La Spezia – reticolo terza fascia- solo a far data dal 1999”.

II) VIOLAZIONE DI LEGGE. DIFETTO DI MOTIVAZIONE E/O MOTIVAZIONE INSUFFICIENTE. La motivazione del provvedimento impugnato non sarebbe idonea a sorreggerlo, giacché si limiterebbe al richiamo di precedenti giurisprudenziali inconferenti.

III) VIOLAZIONE DI LEGGE. VIZIO DI FORMA. INVALIDITA’ E/O INEFFICACIA DELL’ATTO IMPUGNATO. l’atto impugnato risulterebbe invalido e/o inefficace laddove riporta come anno di riferimento della domanda di Condono Edilizio il 1986, quando in realtà l’istanza era stata presentata nell’anno 1985.

I ricorrenti concludono, anche con successive memorie, per l’accoglimento del gravame.

Il Comune di Beverino si è costituito in giudizio ed ha sostenuto, anche con successiva memoria, la piena legittimità del suo operato, chiedendo la reiezione del ricorso.

La causa è stata assunta in decisione nell’udienza del 3 luglio 2025.

1. Il ricorso è infondato.

2. Non è accoglibile il rilievo, puramente formale, avanzato con il III) motivo, giacché l’indicazione in seno al provvedimento impugnato del 26 febbraio 1986 quale data di presentazione dell’istanza di condono, anziché del 26 febbraio 1985, è frutto di evidente errore materiale – come si evince da tutta la documentazione in atti, univocamente riferita a quest’ultima – come tale del tutto ininfluente sulla validità ed efficacia dell’atto.

3. Né può condividersi la censura di difetto di motivazione avanzata con il II) motivo, in quanto dal provvedimento impugnato si comprende chiaramente la ragione del diniego di condono, consistente nella ritenuta realizzazione delle opere sanande in violazione del limite minimo di 10 metri di distanza dal canale “San Remigio”, imposto dal vincolo idrogeologico previsto dalla legge in presenza di acque pubbliche.

Con il I) motivo, infatti, parte ricorrente contesta l’applicabilità di detto limite, sostenendo che “il regime vincolistico relativo alla possibilità di erigere edifici in prossimità di corsi d’acqua trova fondamento nel R.D. n. 523/1904, che all’art 96, lettera f,) stabilisce per scavi e fabbriche un limite minimo di metri 10 dal piede degli argini fluviali delle acque definite pubbliche. Cosa si intenda per acqua pubblica viene poi stabilito dal RD 1775/1933, che all’art. 1 definisce pubbliche tutte le acque che abbiano attitudine ad uso di pubblico generale interesse. Sempre l’art. 1 del Regio Decreto informa poi che le acque pubbliche sono iscritte in appositi elenchi, distinti per provincia di appartenenza. La condizione di acqua pubblica, così come sopra definita e dalla quale consegue il concetto di distanza per le costruzioni, resta valida fino all’emanazione del DPR 238/1999, il cui art. 1 stabilisce che tutte le acque sotterranee e superficiali sono pubbliche (non più quindi soltanto quanto descritto negli elenchi provinciali). La classificazione delle acque pubbliche ha pertanto avuto dopo il 1999 una differente forma di pubblicità, da elenco descrittivo si è passati a rappresentazione cartografica, con visualizzazione delle acque pubbliche sulle carte del reticolo idrografico regionale”. In definitiva, poiché , “il Canale “San Remigio” è stato inserito nel cd. elenco delle acque pubbliche della Provincia di La Spezia – reticolo terza fascia- solo a far data dal 1999”, in precedenza non sarebbe ravvisabile nell’area la presenza di “acque pubbliche”. Ne conseguirebbe la sanabilità dell’abuso in questione, richiesta prima del 1999.

Tali censure vanno disattese.

A prescindere dal fatto che, nel caso di specie, l’esondazione del canale non rappresenta solo un pericolo, ma si è già in concreto verificata (nel 2011, con emissione di ordinanza contingibile ed urgente da parte del Comune), il collegio intende dare continuità all’orientamento interpretativo che il Tribunale ha espresso in passato, secondo cui, ai fini del vincolo idrogeologico è irrilevante la mancata iscrizione del corso d’acqua negli appositi elenchi delle acque pubbliche, stante il carattere dichiarativo e non costitutivo di detti elenchi (cfr. l’art. 1 della l. 5 gennaio 1994, n. 36 e l’art. 1 comma 4 del d.P.R. n. 238/1999) (T.A.R. Liguria, I, 5 luglio 2010, n. 5564).

Ne consegue che il regime vincolostico sull’area circostante il canale “San Remigio” deve ritenersi in essere, come correttamente affermato dal Comune, fin dal 1904.

4. In relazione alle considerazioni fin qui svolte, il ricorso in esame si appalesa infondato e va quindi rigettato, rimanendo assorbita ogni altra questione.

5. Le spese seguono, come di regola, la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

TAR LIGURIA, I – sentenza 25.07.2025 n. 901

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