Gare – Raggruppamento temporaneo d’impresa, affidamento dell’appalto per la realizzazione e gestione di una nuova residenza sanitaria e revoca in autotutela

Gare – Raggruppamento temporaneo d’impresa, affidamento dell’appalto per la realizzazione e gestione di una nuova residenza sanitaria e revoca in autotutela

1. Viene in decisione il ricorso promosso dalle odierne ricorrenti avverso: a) la deliberazione n. 114 del 29 gennaio 2025 con cui l’ASP di Caltanissetta ha ritirato il provvedimento adottato con deliberazione n. 2544 del 27 novembre 2023 di aggiudicazione della gara al RTI odierno ricorrente; b) la delibera dell’A.N.AC. n. 51 del 24-5-2024; c) la nota dell’ASP del 12 febbraio 2024 (con la quale il Responsabile Unico del Procedimento ha comunicato al RTI aggiudicatario l’orientamento della S.A. di conformarsi al parere legale pro veritate acquisito al prot. n. 5784 del 02/02/2024, concludendo per il mancato accoglimento delle modifiche richieste); d) il verbale della riunione del 26 settembre 2024, giusta comunicazione Prot./45961 del 16.10.2024, avente per oggetto “Attivazione posti REMS”, con la quale l’Assessorato della Salute ha dato indicazioni di “procedere all’attivazione della REMS presso il territorio provinciale di Catania, sebbene originalmente prevista nel territorio provinciale di Caltanissetta in attesa della realizzazione della REMS definitiva che sorgerà all’“interno della Provincia di Caltanissetta”.

2. L’impugnazione di tale ultimo atto dell’Assessorato impedisce che possa essere accolta l’eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dalla difesa erariale in quanto, se è vero che le censure di parte ricorrente si appuntano principalmente sul provvedimento di revoca della disposta aggiudicazione, è altrettanto vero che la stessa ha altresì contestato, impugnando il relativo atto, la scelta, a suo dire irragionevole, dell’Amministrazione regionale di attivare la REMS di cui si discute nel territorio provinciale di Catania.

3. Il Collegio ritiene che possa prescindersi dalle eccezioni di inammissibilità del ricorso – incentrate sulla natura non provvedimentale degli atti sub b) c) e d), sollevate dalle resistenti Amministrazioni – attesa la sua palese infondatezza nel merito.

4. Osserva il Collegio che è sufficiente la considerazione che il provvedimento impugnato è atto plurimotivato e, in tal caso, è noto che secondo la giurisprudenza “è sufficiente la legittimità di una sola delle ragioni per sorreggere l’atto in sede giurisdizionale, il che comporta che il rigetto delle censure proposte contro una di tali ragioni rende superfluo l’esame di quelle relative alle altre parti del provvedimento” (cfr. Consiglio di Stato, sez. II, 16 giugno 2022 n. 4939; Consiglio di Stato, sez.VI, 22 agosto 2022 n. 7351).

Nella fattispecie in esame risulta decisiva a tal fine, quanto rilevato dall’ANAC e dall’ASP di Caltanissetta in ordine alla pretesa della ricorrente di modificare il cuore dell’offerta, ovvero la realizzazione della REMS nell’immobile proposto in gara, su cui ha avuto luogo la valutazione della Commissione.

Va rammentato, infatti, che costituisce principio immanente al sistema dei contratti pubblici quello della immodificabilità dell’offerta e che la materia degli appalti pubblici, in quanto espressione di interessi pubblici generali, è informata al rispetto dei principi generali di imparzialità, buon andamento, trasparenza dell’agire (v. artt. 97, 41 e 43 Cost.), nonché all’ineludibile tutela dei principi di concorrenza e di par condicio tra gli operatori economici che prendono parte alla procedura concorsuale (v. artt. 101 e 102 TFUE). Conseguenza diretta dell’applicazione di tali tutele è la garanzia dei principi generali della immodificabilità e della non ambiguità dell’offerta, posti a tutela della imparzialità e trasparenza nell’agire della stazione appaltante (v. da ultimo Cons. Stato, Sez. V, 25 settembre 2024, n. 7798).

Tale principio trova applicazione anche nel caso in cui siano introdotte varianti in corso di esecuzione, ovvero modifiche al progetto originario che si rendano necessarie durante lo svolgimento dei lavori o della fornitura. Anche in tal caso la immodificabilità dell’offerta originaria rimane ferma, e le varianti devono essere gestite nel rispetto delle procedure previste dal contratto e dalla normativa di riferimento, senza che ciò comporti una modifica sostanziale dell’offerta originaria.

L’art. 106 del d.lgs. 50/2016 (applicabile ratione temporis ala fattispecie in esame) stabilisce, infatti, al comma 1, lett. c), che i contratti di appalto possono essere modificati senza ricorrere ad una nuova procedura di gara “ove siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni…1) la necessità di modifica è determinata da circostanze impreviste e imprevedibili per l’amministrazione aggiudicatrice o per l’ente aggiudicatore. In tali casi le modifiche all’oggetto del contratto assumono la denominazione di varianti in corso d’opera. Tra le predette circostanze può rientrare anche la sopravvenienza di nuove disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti di autorità od enti preposti alla tutela di interessi rilevanti; 2) la modifica non altera la natura generale del contratto”.

A prescindere dunque dall’ipotesi, che non ricorre nel caso di specie, di sopravvenienza di circostanze impreviste e imprevedibili, non è consentito all’aggiudicatario di modificare i contenuti dell’offerta presentata in gara, divieto operante anche nei casi in cui l’aggiudicatario sia l’unico concorrente in gara ovvero quando la nuova e diversa offerta presentata sia addirittura, come ritenuto dai ricorrenti, migliorativa o più proficua per l’amministrazione.

Il recesso della mandante ISIDE ha comportato invero l’indisponibilità dell’immobile individuato dal RTI e proposto per la realizzazione della REMS, col venir meno dell’offerta vagliata dalla Commissione aggiudicatrice.

Ciò a fronte del fatto che il capitolato di gara prevedeva analitici requisiti strutturali, abitativi, funzionali, oltre che di ubicazione, rimessi alla valutazione della Commissione.

Nella specie la “strutturazione” della REMS, secondo le finalità espresse nell’art. 1 del capitolato (“Premessa”) e nell’art. 2 (“Oggetto dell’appalto”), doveva essere configurata secondo le caratteristiche previste per le “aree abitative”, per i “locali di servizio comune” e per i “locali per le attività sanitarie” negli artt. 2.1., 2.2 e 2.3. La “valutazione inerente la realizzazione della struttura con particolare accorgimento agli aspetti legati alla sostenibilità energetica e dei materiali impiegati” era poi prevista nella “griglia-qualità” recata nell’art. 5, e per essa era previsto il punteggio massimo di punti 10.

È pertanto da escludere che l’immobile, per la cui realizzazione e valutazione erano previsti appositi requisiti e criteri, potesse essere, come preteso dal RTI ricorrente, considerato liberamente intercambiabile, secondo l’interesse del concorrente, al punto da consentire di proporre un immobile nell’offerta e realizzarne uno diverso dopo aver ottenuto l’aggiudicazione.

Del tutto inconferenti risultano pertanto le argomentazioni della parte ricorrente secondo cui la variazione dell’immobile non atterrebbe ai caratteri generali dell’appalto ma alla sola modalità di esecuzione, ovvero sulla ammissibilità della variazione nella “modalità di esecuzione” dell’appalto, posto che nella specie il contratto non sarebbe stato stipulato, e nessuna esecuzione avrebbe avuto inizio.

Risulta piuttosto condivisibile la prospettazione della resistente ASP la quale ha correttamente rilevato che la proposta variazione dell’immobile ove realizzare la REMS “altera” la sostanza dell’offerta e dunque dell’aggiudicazione, non attenendo “ad aspetti meramente fattuali di modalità di esecuzione”, ma al contenuto dell’obbligazione assunta dalla concorrente mediante l’offerta presentata in gara. Né il fatto che il RTI ricorrente fosse “l’unica concorrente che ha partecipato alla gara” può autorizzarlo a modificare l’offerta dopo aver ottenuto l’aggiudicazione.

Non coglie nel segno neppure il richiamo, operato dalla difesa delle ricorrenti, all’istituto del soccorso istruttorio.

Sul punto la giurisprudenza ha chiarito che il “soccorso c.d. procedimentale […] abilita la stazione appaltante (o l’ente concedente) a sollecitare chiarimenti o spiegazioni sui contenuti dell’offerta tecnica e/o dell’offerta economica, finalizzati a consentirne l’esatta acquisizione e a ricercare l’effettiva volontà dell’impresa partecipante, superandone le eventuali ambiguità, a condizione di pervenire ad esiti certi circa la portata dell’impegno negoziale assunto, e fermo in ogni caso il divieto (strettamente correlato allo stringente vincolo della par condicio) di apportarvi qualunque modifica” (Cons. Stato, Sez. V, 21 agosto 2023, n. 7870). Pertanto, “simili chiarimenti o «puntualizzazioni di elementi dell’offerta» non possono tradursi in una operazione di «integrazione o modificazione postuma dell’offerta». Non debbono in altre parole essere apportate «correzioni» nell’offerta medesima (Cons. Stato, sez. V, 27 gennaio 2020, n. 680); deve così trattarsi di «rettifica di un errore manifesto dell’offerta» ossia di un «chiaro errore di calcolo, claris verbis evincibile dall’offerta», in ogni caso «fermo il divieto di integrazione dell’offerta» (Cons. Stato, sez. V, 10 gennaio 2023, n. 324)” (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 10 gennaio 2024, n. 358).

Il Collegio ritiene in definitiva che, con riferimento alla fattispecie in esame, in cui la stessa ricorrente ammette che “il nuovo immobile ha caratteristiche differenti”, quanto contenuto nella Delibera impugnata in punto di non modificabilità dell’offerta tecnica, resista al primo motivo di ricorso.

Ciò rende superfluo – in disparte i rilevi di inammissibilità della censura sollevati dalle resistenti amministrazioni – l’esame del secondo motivo atteso che l’eventuale illegittimità della determinazione dell’Assessorato di attivare immediatamente e temporaneamente la REMS nella provincia di Catania, non potrebbe comportare l’annullamento della revoca dell’aggiudicazione, legittimamente fondata sul rilievo che l’individuazione di un nuovo immobile, con caratteristiche tecniche, strutturali, impiantistiche diverse, comporta una modifica di un elemento essenziale dell’offerta tecnica, non consentita per tutte le ragioni sopra illustrate.

5. In conclusione, sulla scorta di quanto sopra esposto e rilevato, il provvedimento di revoca impugnato resiste alle censure proposte con il ricorso in epigrafe che, pertanto, deve essere rigettato.

6. – Le spese seguono, come di regola, la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

TAR SICILIA – PALERMO, I – sentenza 25.07.2025 n. 1730

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